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Tasse Prima Casa per pensionati iscritti AIRE

iermi

Salve a tutti.
Credo possa interessare a moltiÌý la notizia ricevuta proprio stamattina dal mio comune di Chiusi (Si) dove ho la residenza e posseggo la mia prima (e unica) casa.
Avevo parlato poco prima con l'Agenzia delle Entrate che mi aveva dirottato appunto al mio comune di residenza per la risposta al quesito.
Mi e' stato chiaramente detto che come pensionato iscritto AIRE (quando sara') potro' continuare ad avere l'agevolazione prima casa senza pagare alcuna tassa.
Mi e' stato specificato che la cosa vale solo per i pensionati.
Anzi, per quanto riguarda la Tari, forse, potro' chiedere addirittura uno sconto dichiarando l'utilizzo stagionale della casa.
Ho parlato con il responsabile dell'ufficio tributi quindi credo non mi abbia raccontato una balla!
E' una bellissima e inattesa notizia di cui, per il momento, non ho motivo di dubitare.
Mi chiedo a questo punto, considerato le varie discordanti discussione sul forum al riguardo, se ogni comune puo' fare cio' che vuole in questa materia.
Spero di avere una conferma da altri utenti del forum che il mio non sia, cosi' sembra per ora, un caso piu' unico che raro.

Vedi anche

Il sistema fiscale in PortogalloTassazione portogalloCommercialista esperto in fiscalità europeaLe tasse per gli espatriati in PortogalloRimborso doppie imposte
annaericeira

Grazie per la informazione , molto preziosa .
Penso sia valida per tutti i comuni, relativamente all'imu
Tempo fa su Radio 24 avevano affrontato la tematica Expat e a proposito dell'Imu avevano detto che la prima casa continua ad essere esente .
X la Tari mi informerò appena rientro in Italia.

SBERTAN

Grazie,
concorda con quanto detto a proposito della legge di stabilita 2015 .
Si adeguano ... si adeguano.
Grazie ancora

beppelevato

il mio comune (Bruino) prov. T, come molti altri, invece sostiene che anche se prima casa essendo residenti all'estero va pagata l'IMU. sarebbe utile pubblicare la scansione della lettera con la quale il tuo comune sostiene l'esenzione dell'IMU.
Beppe

iermi

Per ora si e' trattato solo di una conversazione telefonica.

SBERTAN

è nella legge di stabilità legge 2015

beppelevato

quezto e' un problema difficilmente rilasciano dichiarazioni scritte. tutto sta nel dare interpretazione alla frase "gia' pensionati nei rispettivi paesi di residenza".Ìý la corretta interpretazione dovrebbe essere questa: si deve usufruire di pensione estera. spiego meglio: un italiano che ha lavorato all'estero ovviamente percepisce la pensione nel paese estero, noi invece siamo espatriati e percepiamo pensione italiana. poi ognuno e' libero di date la propria. io ho gia' pagato il 2016 e l'acconto 2017.
Beppe.

SBERTAN

beppelevato ha scritto :

quezto e' un problema difficilmente rilasciano dichiarazioni scritte. tutto sta nel . .............................poi ognuno e' libero di date la propria. io ho gia' pagato il 2016 e l'acconto 2017.
Beppe.


ma non avevamo già parlato di questa interpretazione ??

adesso controllo

SBERTAN

Siccome si parla sempre delle stesse cose aprendo viaÌý via discussioni analoghe la confuzione regna.

CHIEDO SCUSA l'interpretazione della legge è fondamentale. come dice Beppe.


eccoÌý neÌý avevamo parlato quiÌý NON C'E' ESENZIONE ... edÌý è certo.

IMU e TASI ex prima casa per iscritti AIRE
/forum/viewtopic.p … 77#3805095

questo sito è quello nel quale scrivono i comuni italiani per avere INFO
amministrazionicomunali.it/imu/aire.php

QUI
2015 - Sempre la Legge 23.05.2014 n° 80 prevede che:
"A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso."
2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

++++Ìý EÌý SEMBREREBBEÌý ESENTATO ....Ìý maÌý poiÌý specificaÌý che la pensione .....+++++

QUI

Quindi dal 2015, per gli AIRE l'immobile in Italia si può considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU) solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero.

Se si è pensionati in Italia ma si risiede all'estero, non è possibile considerare l'immobile come abitazione principale.
Per tutti gli altri iscritti AIRE, qualunque immobile posseduto in Italia (abitativo o non abitativo) è di fatto un normale immobile soggetto ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune in cui l'immobile è ubicato.
Dal 2016, in applicazione della Legge di Stabilità, oltre all'esenzione IMU per le Abitazioni principali AIRE dovrebbe valere anche l'esenzione TASI come per le altre abitazioni principali (Categorie da A2 ad A7).

+++ IN PRATICAÌý Ìý non c'è esenzione aÌý meno che la pensione sia rilasciata dallo stato portoghese. +++

Ritengo che il sito delle amministrazioni comunali sia ATTENDIBILE.

SBERTAN

Per IERMI

Ritengo che l'addetto abbia erroneamente interpretato.

O perlomeno stanno applicando NON CORRETTAMENTE la norma.

Il sito da cui ho tratto .....Ìý è il sito al quale LORO (i comuni) dovrebbero scrivere per avere delucidazioni in materia.

Più passa il tempo più si allineeranno ,Ìý io nonÌý Ìýfarei conto sull' esenzione.

Nonnomartina

"solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero."
In effetti "estero" è stato aggiunto nella tua interpretazione SBERTAN ; (fermo restando che è molto apprezzabile il lavoro di chiarimenti che stai svolgendo). Però nella prima parte, quando riporto il testo della legge, l'aggettivo "estero" ripetutamente allo stato di residenza, non appare: infatti recita:
" unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza." PUNTO.
Io per ora ripetutamente alla mia prima (ed unica) abitazione detenuta in Italia, non ho ricevuto alcuna richiesta di pagamento. Nel caso sarà assoluta mia premura farcelo sapere. Grazie comunque per il lavoro svolto.

Nonnomartina

Dove il correttore ha scritto ripetutamente intendevo scrivere riferitamente 😳

SBERTAN

perÌý NONNOMARTINA

Grazie per l'apprezzamento ... sono un socializzatore di notizieÌý :par:

Ìý MaÌý nonÌý vero, NON HO AGGIUNTO NULLAÌý Ìý:dumbom:

ho preso "pari pari "Ìý da questo sito


Il sito in sè è una bibbia per le pubbliche amministrazioni eÌý di rimando anche per noi.

+++++ TESTO +++++
Molti cittadini residenti all'estro possiedono almeno una abitazione in Italia.

Nel 2012 e 2013 era possibile per il Comune "considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata";

Nel 2014, in seguito all'approvazione della Legge 23.05.2014 n° 80 , G.U. 27.05.2014 è stata eliminata la possibilità di assimilazione ad Abitazione principale.
Per cui nel 2014 l'immobile è da ritenersi come seconda abitazione.

2015 - Sempre la Legge 23.05.2014 n° 80 prevede che:
"A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso."
2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Quindi dal 2015, per gli AIRE l'immobile in Italia si può considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU) solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero.
Se si è pensionati in Italia ma si risiede all'estero, non è possibile considerare l'immobile come abitazione principale.
Per tutti gli altri iscritti AIRE, qualunque immobile posseduto in Italia (abitativo o non abitativo) è di fatto un normale immobile soggetto ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune in cui l'immobile è ubicato.

Dal 2016, in applicazione della Legge di Stabilità, oltre all'esenzione IMU per le Abitazioni principali AIRE dovrebbe valere anche l'esenzione TASI come per le altre abitazioni principali (Categorie da A2 ad A7).

++++++++++++

beppelevato

bravo Sbertan. tutto giusto. io mi sono stufato di continuare a spiegare a chi non vuole intendere. chi non ha pagato paghera' con l'aggiunta diÌý sanzioni e interessi. su questo forum, non sempre ma abbadtanza spesso, si fanno chiacchiere da bar sport. per questo motivo non intervengo quasi mai.Ìý boa tarde a tutti.
Beppe.

SBERTAN

beppelevato ha scritto :

bravo Sbertan. tutto giusto. io mi sono stufato di continuare a spiegare a chi non vuole intendere. chi non ha pagato paghera' con l'aggiunta diÌý sanzioni e interessi. su questo forum, non sempre ma abbadtanza spesso, si fanno chiacchiere da bar sport. per questo motivo non intervengo quasi mai.Ìý boa tarde a tutti.
Beppe.


Io ancora no ....Ìý maÌý ci arrivo ....Ìý Ìýeppoi non sono ANCORA trasferito definitivamente in PT, lo faccio per essere "sempreÌý sull'attrezzo "

Ma dopo .....Ìý :cool:Ìý ....Ìý ÌýTante belleÌý cene al FORTE NOVO di Quarteira

Nonnomartina

2015 - Sempre la Legge 23.05.2014 n° 80 prevede che:
"A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi (E PROPRIO QUI CHE NON SI PRECISA "ESTERI") a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.".
Non intendo però insistere per non essere tacciato dal Beppe, quale ciarlatano da bar sport. A proposito caro Beppe, complimenti per la Supercoppa italiana...😦

beppelevato

Franco (nonnomartina) noi la finale l'abbiamo giocata.Ìý voi l'avete guardata come tante altre volte. ciaoooooo

SBERTAN

per NONNOMARTINA

però a meÌý piaceÌý il contraddittorioÌý teso adÌý arrivare ad una definizione sopratutto per chi legge (penso ai neofiti)Ìý .

Cosa mi diciÌý Ìý :/Ìý Ìýdel sito dal quale ho tratto .... è gestito da primari personaggiÌý CHE SONO DIPENDENTI DELLA PA

Materiale di approfondimento in materia di TRIBUTI locali a cura di Lucio Guerra - Responsabile Tributi Enti Locali, tra i moderatori del forum Paolo Gros e Lucio Guerra prima, ed ora moderatore del Forum TuttoPA

EÌý pone una chiara interpretazione.

INOLTRE e sopratutto proprio la frase che citi DELLA LEGGE

i residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi

dovrebbe convincereÌý , in quanto si parla di PaesiÌý Ìýal plurale .. eÌý come potrebbero esserlo se si parlaÌý di una legge italianaÌý Ìý ?Ìý

Non è unÌý riferimento a Paesi inteso come comuni italianiÌý ma
AI PAESIÌý NEI QUALI SI RISIEDEÌý (all'estero)
CHE EROGANO (essi come Stato ) LA PENSIONE A TEÌý (una loro pensioneÌý non INPS)

A me piace il bar sport anche se non capisco nulla di calcioÌý Ìý:sosad:

Un salutoÌý Ìý:cheers:Ìý Ìý ...Ìý contraddittorioÌý :unsure

SBERTAN

OPPURE

gia' pensionati nei rispettivi Paesi

significa ... "........Ìý Ìýgià andati in pensioneÌý nei PaesiÌý che li accolgono .... "Ìý ??

:/:/

Per me vale quellaÌý degli esperti di amministrazionicomunali.it/imu/aire.php

Giulia.Add

concordo anche seÌý potremmoÌý intendere,Ìý "da interpretazione letterale",Ìý che coloro che ricevono la pensioneÌý dalla Germania (dove hanno lavorato) maÌý risiedono in Portogallo sono soggetti al pagamento dell'IMU . O sbaglio?

SBERTAN

ITA> DE > PTÌý Ìý..........Ìý un caso in più ...

La legge è per qualsiasi italiano AIRE che risieda (se così interpretato) nel Paese nel quale lavorò e che gli dà una pensione.
Sono veramente pochi ,,,,Ìý era frequenteÌý espatriarteÌý negli anni 50-60 poi sono diminuiti.
Ed i pensionati rimasti edÌý espatriati AIREÌý aÌý mio parere pochissimi.

Io pensavo ad un espatriato italiano in Francia/BelgioÌý (frequenti i minatori negli anni 50-60) che ritiratosi AIRE in Francia /Belgio sarebbe stato esentato da IMU nel comune italiano ove rimane la prima ed unica casa.

In PT a mioÌý parere sono nulli ... quantitativamente parlando.

Ripeto ... mi fido dell 'interpretazione di Amministrazionicomunali.it

Se trovo il canaleÌý inoltro un iterpello all' ANCI.

'notte

Giulia.Add

Buona idea!Ìý Non si sa mai.........sarebbeÌý una notiziaÌý ottimaÌý anche se pocoÌý probabile

monterano

Innanzi tutto chiarisci se stai parlando di IMU. In secondo luogo, purtroppo, la tua bella notizia è TOTALMENTEÌý Ìýpriva di fondamento.
Un pò di chiarezza per l'IMU pensionati residenti all'estero che in Italia possiedono un solo immobile. Cosa significa? Molti pensionati e addirittura patronati sono convinti che sia sufficiente essere pensionati, risiedere all'estero, avere un'unica casa in Italia non affittata per non pagare alcun balzello. NON E' COSI'!! La legge (23.05.2014 n° 80 , G.U. 27.05.2014) stabilisce che:
A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso."
2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
Cosa significa? Che dal 2015, per gli AIRE l'immobile in Italia si può considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU) SOLO se si è pensionati nello Stato estero di residenza E CON PENSIONE RILASCIATA DALLO STESSO STATO ESTERO.
Ergo, il pensionato italiano, Inps o Ex Inpdap poco conta, che si trasferisce alle CanarieÌý ( o Portogallo ) e possiede casa in Italia, paga IMU 2^ casa TRANNE CHE PERCEPISCA ANCHE (o solo) una pensione spagnola! Spero di aver chiarito, è semplicissimo. Purtroppo.

SBERTAN

per MONTERANO

ti prego di citare la persona alla quale vuoi rispondere altrimenti è Kaos.

Questa è la posizione (come la tua) citata all'inizio di questa discussione edÌý anche in ALTRAÌý DISCUSSIONE STESSA MATERIA.

PeròÌý ci sono comuni italiani che applicano diversamente, perchè ??
A mio parere unicamenteÌý per errata interpretazione dell'articoloÌý Ìýche TUTTIÌý stiamo citandoÌý interpretandoloÌý CHI aÌý favore CHI a sfavore.

Ritengo che sia (lo farò domani)Ìý interessante chiedere ad ANCIÌý maÌý accettano quesiti solo dai registratiÌý cioè dai comuniÌý .... vedremo seÌý farannoÌý unoÌý strappo alla regola.

Stefano

iermi

Giusto SBERTAN, mi sembrava troppo bello!Ìý Ìý:sosad:
La cosa incredibile e' che un responsabile che si occupa specificatamente di queste cose non conosca le basi di queste problematiche perche' non ha nemmeno letto quello che un comune cittadino puo' leggere per informarsi. :/
Non mi rimane che sperare che il tipo non approfondisca mai l'argomento e che l'ignoranza una volta tanto abbia effetti positivi!Ìý :D

SBERTAN

per IERMI

ciao ....Ìý ho inviato mail di richiestaÌý a segreteria ANCI .
Non è il canale corretto... maÌý spero che "punti"Ìý sul vivo dell'anomalia di interpretazione degli associatiÌý Ìými vogliano dare qualche indicazione.
Ci conto poco ....Ìý mi toccheràÌý Ìý:dumbom:Ìý Ìý Ìý"martellarli"Ìý di richieste ....
vediamo ..

SBERTAN

Ricevo oggiÌý daÌý ANCI

------------------------------------------------
---Messaggio originale----
Da: "Ancirisponde" <ancirisponde+ancitel.it>
Data: 22/08/2017 10.48
A: <xxxxxxx+libero.it>
Ogg: Letto: Info diversa applicazione IMU comuni italiani

Il messaggio

Ìý Ìý A:Ìý ancirisponde+ancitel.it; ferri+anci.it
Ìý Ìý Oggetto: InfoÌý diversa applicazione IMU comuni italiani
Ìý Ìý Inviato:Ìý 16/08/2017 12:31

è stato eliminato il giorno 22/08/2017 10:48.

------------------------------------------------

si commenta da solo ..... telefonerò in segreteria ... vi aggiornerò

Navigatrice

Ritengo a tal proposito che come al solito esiste una discriminazione in questo caso tra pensionati quindi di serie a e b. Infatti non si capisce questa agevolazione per chi non ha mai pagato le tasse in italia, ma anzi in un altro paese, e chi come noi che dobbiamo essere puniti. Quando poi abbiamo pagato fior di tasse tutta la vita.

alberto valtorta

buongiorno,
aggiungerei gli estremi di legge sulle tasse comunali:

pensionioggi.it/documenti/decreto-casa-2014-il-testo-del-decreto-legge-47-2014
gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/05/27/14A04075/sg
finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Fiscalita-locale/Risoluzione_n._6-2015_IMU_TASI_e_TARI._Soggetti_iscritti_AIRE.pdf

esiste nel 2015 una risoluzione del ministero che chiarisce l'eventuale contendere, per tutte le tasse comunali IMU, TARI e TASI

SBERTAN

per alberto valtorta
---------------
OTTIMO .......Ìý la CIRCOLARE esclude le pensioni ITALIANE al punto B)
Include invece al punto A ) le pensioni in convenzione internazionale che però NON sono le pensioniÌý INPSÌý detassate.

Grazie Alberto

+++++++++++++++++++++++++++++++
DA CIRCOLARE


.....................In ordine, invece, al punto 3), occorre precisare che i cittadini italiani residenti all’estero
possono percepire:

a) pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero;

b) pensioni italiane;

c) pensioni autonome italiane e pensioni estere.

Al riguardo, sentito anche l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), si ritiene che il regime di favore sin qui delineato riguardi esclusivamente i casi prospettati nelle lettere a) e c), dal momento che solo in tali casi si verifica la condizione prevista dalla norma, vale a dire che i contribuenti risultino “già pensionati nei rispettivi Paesi di residenzaâ€.

In particolare, per quanto riguarda la pensione in convenzione internazionale, si deve evidenziare che detta tipologia di pensione, al di là del fatto che, ai fini della sussistenza del requisito, possa totalizzarsi la contribuzione versata in Italia con quella versata in un Paese estero, va considerata, a tutti gli effetti, una pensione per entrambe le
componenti a carico dei due Stati.

Pertanto, se il Paese estero che eroga la pensione, in convenzione internazionale o autonoma, è anche il Paese di residenza del soggetto, può applicarsi il beneficio in questione.

Diverso è, invece, il caso in cui il pensionato risiede in un Paese estero diverso da quello che eroga la sua pensione, sempre autonoma o in regime di totalizzazione internazionale (ad es. un contribuente che percepisce una pensione italo-svizzera e risiede in Francia).

In questa ipotesi non può trovare applicazione la norma in commento dal momento che, trattandosi di una norma di deroga e, quindi, eccezionale, va interpretata restrittivamente.
In merito a tale requisito, resta, però, da aggiungere che la norma si riferisce genericamente al trattamento pensionistico e ciò comporta che si possa ricomprendere in tale trattamento, fermo restando quanto appena illustrato, qualunque tipo di pensione e, quindi, ad esempio anche quella di invalidità. ..................

Rosarioplanet

Imu sulla prima casa. Io percepisco dal 2018 una pensione complementare estera (Bulgaria ) in aggiunta a quella italiana (inps) detassata. La domanda è: 1° per rispondere all'esenzione imu dovevo essere GIA' pensionato nel paese di residenza estera per avere agevolazione? In questo caso chi diventa dopo pensionato estero non potràÌý mai avere agevolazione? quindi molto limitativa la legge di stabilitàÌý del 2015. Il fatto di avere nel paese estero una pensione estera erogata da ente privato in ossequio a leggi dello stato estero vale lo stesso come pensione estera?

SBERTAN

Rosarioplanet ha scritto :

Imu sulla prima casa. Io percepisco dal 2018 una pensione complementare estera (Bulgaria ) in aggiunta a quella italiana (inps) detassata. La domanda è: 1° per rispondere all'esenzione imu dovevo essere GIA' pensionato nel paese di residenza estera per avere agevolazione? In questo caso chi diventa dopo pensionato estero non potràÌý mai avere agevolazione? quindi molto limitativa la legge di stabilitàÌý del 2015. Il fatto di avere nel paese estero una pensione estera erogata da ente privato in ossequio a leggi dello stato estero vale lo stesso come pensione estera?


Salve,

BELÌý QUESITO ... sei uno dei pochiÌý che puòÌý valersi di una pensione estera erogata da uno stato estero nello stato estero di residenza.

Ritengo che tu , se iscritto AIRE e residente fiscale nello stato (stesso) esteroÌý che ti eroga la pensioneÌý possa comunicarlo al comuneÌý uff. IMU eÌý Ìýpretendere l'esenzione.... sei uno dei pochi (ssimi)Ìý che ha il requisito.

SiamoÌý ITA eÌý Ìýnon vorrei che facesseroÌý Ìýspallucce "causa"Ìý la pensione ITA-INPS,Ìý maÌý ritengo di no , la legge non parla di UNICA PENSIONE , ma di pensione estera erogata da stato estero di residenza fiscale.
Per cuiÌý Ìýdovresti farcela ad avere l'esenzione ... ovviamente dalla data in cui farai richiesta .

EÌý poiÌý faiÌý sapere

ConÌý augurio

Stefano